Felpa alta visibilità
Felpa bicolore alta visibilità con cerniera centrale, due tasche frontali e due ampi tasconi interni. Gli inserti blu, oltre a migliorarne l’estetica, proteggono il capo nei punti dove tende a sporcarsi di più.
La normativa EN ISO 20471 riguarda il vestiario ad alta visibilità, ovvero l'abbigliamento che deve essere indossato dai lavoratori che operano in aree di lavoro con scarsa illuminazione o in presenza di traffico veicolare. La normativa EN ISO 20471 stabilisce le aree minime di materiale ad alta visibilità per il vestiario di diverse categorie. L'area minima è definita come la superficie minima di materiale fluorescente e riflettente necessaria per garantire una visibilità adeguata dell'operatore.
Per la categoria 1, l'area minima del materiale fluorescente è di 0,14 metri quadrati e l'area minima del materiale riflettente è di 0,10 metri quadrati.
Per la categoria 2, l'area minima del materiale fluorescente è di 0,50 metri quadrati e l'area minima del materiale riflettente è di 0,13 metri quadrati.
Per la categoria 3, l'area minima del materiale fluorescente è di 0,80 metri quadrati e l'area minima del materiale riflettente è di 0,20 metri quadrati.
Queste aree minime sono definite al fine di garantire un livello adeguato di visibilità dell'operatore in base al rischio dell'area di lavoro in cui viene utilizzato il vestiario ad alta visibilità.
Non rientrano tra i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):
Il D.Lgs n. 475/1992 suddivide i D.P.I. in tre differenti categorie:
DPI di I Categoria:
Definiti come DPI di progettazione semplice e destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità ovvero per la protezione contro i rischi di minore entità ed il cui effetto non causa lesioni tra cui ad es. indumenti e/o loro accessori progettati e costruiti per proteggere contro:
– Le condizioni atmosferiche che non sono eccezionali né estreme per uso professionale;
– Aggressioni meccaniche i cui effetti sono superficiali;
– I rischi durante la manipolazione di oggetti caldi che non espongono a temperature superiori a 50°C né a urti pericolosi.
DPI di II Categoria:
Definiti come DPI atti a proteggere dai rischi medi e che non rientrano né alla I che alla III Categoria, tra questi vi sono: i dispositivi di protezione dell’orecchio (sia indossati che inseribili nell’orecchio); tutti i protettori dell’occhio e i filtri, tutti gli elmetti, i protettori totali o parziali del viso, gli indumenti protettivi, progettati e costruiti per fornire protezione contro rischi specificati di media entità, tutti gli indumenti protettivi della mano o di parte della mano (guanti) e gli indumenti ad alta visibilità e accessori.
DPI di III Categoria:
Definiti come Dispositivi di Protezione Individuale di progettazione complessa e destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente.
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